Font Size

Menu Style

Cpanel

Verifica dell'interesse culturale dei beni immobili e mobili

Verifica dell'interesse culturale dei beni immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, o ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro,ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Tutte le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico ed a persone giuridiche private senza fini di lucro che siano opera di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni sono sottoposte ope legis ai disposti di Tutela dettati del Codice dei Beni culturali fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale (artt. 10-12, D.Lgs. 42/2004).

Nel caso di verifica con esito negativo le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela e possono essere liberamente alienate, nel caso di verifica con esito positivo, ovvero accertamento dell'interesse culturale, tali cose vengono dichiarate di interesse culturale e rimangono soggette ai disposti dettati dal Codice dei beni culturali D.lgs 42/2004 s. m. e i.

Beni Immobili:

La procedura di verifica dell'interesse del patrimonio immobiliare pubblico rinnovata dall'art 12 del Codice dei Beni Culturali è disciplinata da Decreti specifici, rispettivamente per gli enti pubblici (Decreto Ministeriale 25 febbraio 2005) e per le persone giuridiche private senza fini di lucro (Decreto Ministeriale 25 gennaio 2005).

Per i beni ecclesiastici della Chiesa Cattolica, la procedura è disciplinata da un'intesa tra il Ministero e la Conferenza Episcopale Italiana (accordo siglato l'8 marzo 2005).

La verifica dell'interesse culturale si attua mediante le modalità di seguito riportate:

Gli Enti proprietari dei beni devono definire tramite un protocollo di intesa concordato e sottoscritto con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, i tempi e i modi per la verifica del proprio patrimonio immobiliare. Successivamente sarà possibile la trasmissione telematica e cartacea di elenchi contenenti le schede descrittive degli immobili di cui l'ente proprietario richiede la verifica. Tali schede, appositamente predisposte del Ministero per i Beni e le attività Culturali, devono essere compilate ed inoltrate secondo le modalità web indicate nel sito www.benitutelati.it ove è possibile consultare il manuale utenti.

Manuale utente beni immobili (5.32 MB)

Per gli Enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica le richieste di verifica dell'interesse culturale dovranno pervenire a questa Direzione per tramite dell'Incaricato Regionale per i beni culturali ecclesiastici così come stabilito dall'accordo stipulato tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Conferenza Episcopale Italiana in data 08.03.2005.

La sintesi delle fasi del procedimento (Fasi 1-4) è consultabile tramite il seguente collegamento ipertestuale: “Sintesi delle fasi”

Per quanto riguarda la procedura di verifica dell'interesse culturale si forniscono alcune precisazioni sulle fasi sopracitate:

Fase 1: Accreditamento

L'Ente deve preliminarmente caricare i propri dati sul sistema; al termine di tale caricamento dovrà essere generato un modulo da inviare via fax a questa Direzione Regionale (FAX 011/5220433)

Fase 2: Invio schede

2.1 Compilazione

Si sottolinea che le schede saranno esaminate solo se complete dei seguenti elaborati:

I. documentazione fotografica degli esterni e degli interni di ogni fabbricato corredata dalla planimetria con i punti di presa delle fotografie

II. descrizione morfologica-costruttiva dettagliata

III. relazione storica dettagliata con riferimenti bibliografici ed archivistici

IV. visure catastali (catasto terreni e fabbricati) aggiornati alla data dell'invio della scheda;

V. piante catastali fabbricati ed estratti di mappa catastale dei terreni aggiornati

- Importante nel caso di più fabbricati facenti parti di uno stesso complesso immobiliare dovrà essere mandato in verifica l'intero complesso immobiliare e non solo parte di esso (es: chiesa e convento castello e parco padiglione ospedaliero eospedale, immobili ed aree pertinenziali) analogamente per le singole unità immobiliari di uno stesso fabbricato dovrà essere mandato in verifica l'intero fabbricato o almeno tutte le unità immobiliari di cui l'Ente è proprietario.

- Eventuale documentazione non caricabile telematicamente potrà essere inviata via posta in allegato alla copia cartacea della scheda stampata.

2.2 Trasmissione telematica

Per effettuare la trasmissione telematica delle pratiche concordate nel protocollo d'intesa è necessario che l'Ente sposti telematicamente la pratica completata dal campo “Beni e formazione elenchi” al campo “elenchi”, dopo di che sarà possibile fare l'invio (Vedi manuale utente beni immobili pag. 22 paragrafo “Lista elenchi generati per Soprintendenza”). 

2.3 Trasmissione Documentazione cartacea

In questa fase è importante precisare che la pratica una volta caricata ed inviata telematicamente va trasmessa tramite posta raccomandata ai seguenti uffici:

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte

Scheda stampata dal Sito con documentazione fotografica completa;

- Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio competente per territorio

Scheda stampata dal Sito senza foto;

- Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e Museo Antichità Egizie

Scheda stampata dal Sito con documentazione fotografica completa;

- Se in fase di istruttoria la documentazione risulta incompleta per la mancanza della necessaria documentazione ai fini della valutazione dell'interesse culturale ai sensi dell'art. del D.Lgs 42/2004 s.m.i. la procedura sarà sospesa in attesa della trasmissione della documentazione richiesta da parte dell'ente. In tal caso la Direzione Regionale non esaminerà nuove schede fino alla ricezione di tale documentazione salvo casi di motivata urgenza.

Fase 3 e 4: Valutazione delle schede e conclusione della procedura

Riguarda la valutazione delle schede inviate: nel caso di verifica con esito negativo i beni saranno esclusi dall'applicazione delle disposizioni di tutela e potranno essere liberamente alienati, nel caso di verifica con esito positivo, ovvero accertamento dell'interesse culturale, i beni verranno dichiarati di interesse culturale e rimarranno soggetti ai disposti dettati dal codice dei beni culturali D.lgs 42/2004 e s.m. e i.

Protocollo di intesa enti pubblici (20.15 kB)

Protocollo di intesa persone giuridiche senza fini di lucro (13.88 kB)  

Beni Mobili:

La procedura di verifica dell'interesse del patrimonio mobiliare pubblico appartenente allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro rinnovata dall'art 12 del Codice dei Beni Culturali è disciplinata dal Decreto Ministeriale del 27 settembre 2006 che definisce i criteri e le modalità per la verifica dell’interesse culturale dei beni mobili.

La procedura è analoga a quella sopradescritta per i beni immobili alla quale si rimanda.

Manuale utenti beni mobili (3.82 MB)

Submit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE
PALAZZO CHIABLESE - Piazza San Giovanni 2 - 10122 - Torino
Centralino: +39 011 5220403-PEO Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. -P.E.C. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (ricezione solo da P.E.C.)
Codice Fiscale: 08446190012 - Codice IPA: JA3AGD

privacy

Sei qui: Home Segretariato regionale Attività Verifica interesse culturale beni immobili e mobili